Cosa prevede la delibera 40/2014
La delibera ARERA 40/2014/R/gas e successive modifiche stabilisce azioni e obblighi per garantire la sicurezza degli impianti gas dei clienti finali. Il distributore può avviare l’erogazione del gas solo dopo l’esito positivo dell’accertamento della documentazione che attesta la corretta esecuzione dell’impianto.
Entro quando consegnare i documenti
La documentazione deve arrivare al distributore entro 120 giorni solari dalla richiesta di attivazione o riattivazione della fornitura. Dopo questo termine non viene più accettata: la pratica viene annullata ed è necessario presentare una nuova richiesta.
Documenti informativi
Per le richieste di preventivo di lavori presentate al venditore, la delibera prevede appositi allegati informativi (allegato F40) che descrivono l’iter e i costi per ottenere la fornitura dopo un nuovo allacciamento o una modifica dell’impianto. Puoi richiederli al nostro Servizio Clienti. Sono inoltre disponibili le Linee Guida n. 11 del Comitato Italiano Gas (CIG).
Le indicazioni relative alla precedente delibera 40/2004 restano valide solo per le richieste presentate fino a giugno 2014.