**Ritardato pagamento e interessi di mora**
Come previsto nell’art.18 delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), in caso di ritardato pagamento delle fatture emesse, si applicherà alla somma dovuta l’interesse di mora pari al 2% sino a 15gg; 4% dai 15 ai 30 gg; 6% oltre 30gg. In ogni caso, suddetti tassi saranno dovuti per ogni giorno di ritardato pagamento e senza necessità di formale messa in mora da parte nostra, oltre le spese per i solleciti di pagamento inviati al Cliente e fatta in ogni caso salva la possibilità di applicare interessi diversi come da accordi espressamente sottoscritti nell’apposito documento sottoscritto. In caso di pagamento tramite sistema SDD verranno addebitati al Cliente i costi in cui dovessimo incorrere in caso di eventuale esito negativo del pagamento della fattura.
Nel rispetto della regolazione vigente (Allegato A delibera 258/2015/R/com e ss.mm.ii, “Testo Integrato Morosità Elettrica – TIMOE” e Allegato A delibera ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii, “Testo Integrato Morosità GAS – TIMG”), in caso di omesso o parziale pagamento della/e fatture relativa/e alla fornitura di Energia Elettrica o del Gas Naturale alla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura stessa, potremo inviare al Cliente – già dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza della fattura – un sollecito di pagamento a mezzo Raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto entro il termine ultimo indicato nel medesimo sollecito. Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i “Clienti finali non disalimentabili” di cui all’art.23 del TIMOE, saranno applicate le procedure previste all’articolo 24 del TIMOE stesso. Nel caso di morosità del Cliente per punto che rientra tra i “Punto di riconsegna non disalimentabile” di cui alle definizioni del TIVG, saranno applicate le procedure previste all’articolo 16 del TIMG stesso.
**Modalità e tempi di sospensione della fornitura**
Come indicato nelle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) all’art.18.3, qualora anche a seguito della costituzione in mora il Cliente permanga in una condizione di inadempimento rispetto al pagamento delle fatture, potremo richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura su POD disalimentabile, nel rispetto di quanto previsto dal TIMOE (Allegato A delibera 258/2015/R/com e ss.mm.ii), per quanto concerne l’Energia Elettrica, oppure su PDR disalimentabile, per il GAS naturale, nel rispetto di quanto previsto dal TIMG (Allegato A delibera ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii).
La richiesta di sospensione potrà essere inviata secondo le seguenti tempistiche:
– decorsi 25 giorni dal ricevimento da parte del Cliente della costituzione in mora per i POD allacciati in Bassa Tensione
– decorsi 40 giorni dal ricevimento da parte del Cliente della costituzione in mora per i POD allacciati in Media Tensione
– decorsi 40 giorni dal ricevimento da parte del Cliente della costituzione in mora per i PDR
La richiesta di sospensione non potrà essere inviata comunque prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento intimata nella costituzione in mora.
In particolare, per POD connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni da tale evento, e in caso di perdurante mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della somministrazione da parte del Distributore Locale competente.
In ogni caso, il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi moratori al saggio sopra indicato, anche al rimborso delle spese sostenute e relative all’attività propria del Distributore Locale per sospensione e riattivazione. Qualora non rispettassimo le tempistiche di messa in mora qui indicate, o le differenti tempistiche massime eventualmente stabilite da ARERA in tema di morosità, saremo tenuti a corrispondere al Cliente gli indennizzi di cui al TIMOE o al TIMG. Al fine di riscuotere il proprio credito dal Cliente moroso, potremo altresì attivare recupero del credito in via stragiudiziale o giudiziale mediante conferimento dell’incarico ad uno o più enti esterni con conseguente addebito al Cliente delle spese e costi da ciò derivanti.